venerdì 6 aprile 2007

IL CONFLITTO NEL CONTESTO GIUDIZIARIO

Aldo Mattucci

Socio Didatta A.I.M.S. Istituto Veneto di Terapia Familiare Treviso, Padova, Vicenza aldomattucci@libero.it

1° PARTE
Nell’attuale epoca storica, in cui si trovano a convivere società sempre più complesse ed eterogenee,”caratterizzate da movimenti di popolazioni di diversa etnia, cultura, lingua, religione, da rapidi cambiamenti culturali e sociali, sempre più spesso si verificano, emergono o si moltiplicano comportamenti conflittuali diffusi, che sono l’espressione di un disagio sia individuale che collettivo” (Commissione Nazionale, 1999).
L’uomo del ventunesimo secolo si trova a dover confrontare in modo sempre più incalzante gli elementi costitutivi della propria identità con tutto ciò che gli si manifesta dall’esterno, in termini di differenza. La scommessa più rischiosa consiste nella capacità di riconoscere le differenze e di elaborarle, senza cadere nel rischio di trasformarle in diversità, ovvero in qualcosa che viene etichettato e che perde così la possibilità di essere rielaborato.
Appare evidente che il riconoscimento della nostra unicità e la possibilità di riconoscere l’unicità di cui sono portatori gli Altri non solo rappresentano la modalità più ricca di apprendimento, ma anche promuovono la capacità di rispettare ed accettare i confini che ci distinguono da tutto ciò che è altro da noi.
Tale operazione è realizzabile solo se l’individuo ha preliminarmente imparato ad integrare dentro di sé le differenze di cui lui stesso è portatore.
L’apprendimento di tale meccanismo avviene all’interno del contesto familiare, dove il bambino impara da subito a confrontarsi con i differenti modelli di come si verificano i passaggi evolutivi, di come si affronta il dolore, di come si raggiunge un’armonica realizzazione di sé, di come si costruiscono le relazioni e i legami significativi. Al bambino queste differenze giungono soprattutto attraverso la relazione che ognuno dei due genitori costruisce con lui e l’integrazione dei due modelli è favorita dalla capacità dei genitori stessi di costruire la coppia coniugale prima e la co-genitorialità poi. Il graduale inserimento nella vita sociale fornirà poi occasione di conferma o di messa in discussione, delle modalità di integrare o meno le differenze che il bambino ha acquisito all’interno della famiglia.
In sintesi, la capacità di vivere il conflitto come un elemento costitutivo della vita stessa e come una possibile ricchezza deriva dalla capacità a riconoscere, mediare ed integrare le differenze che ogni singolo individuo ha maturato nel corso della sua crescita.
Nelle situazioni in cui questo processo subisce intoppi o distorsioni il conflitto diviene fonte di blocchi evolutivi, di profondi disagi individuali e sociali, spesso fino a determinare la comparsa di comportamenti sintomatici e/o devianti.
Sempre sul tema delle differenze, vorrei nuovamente sottolineare che ogni persona, nella quotidianità, è continuamente messa alla prova nella sua capacità di riconoscere, accettare e tollerare tutto ciò che non ha caratteristiche assimilabili o sovrapponibili a quanto gli appartiene e gli è noto.
Come afferma Pasquale Busso (1999), riprendendo un lavoro della Selvini Palazzoli, il “disvelamento” e l’accettazione della contrapposizione è ciò che fa esistere il conflitto all’interno dei vari contesti sociali, quali la famiglia, la coppia, il gruppo di lavoro. Difatti, “ogni attore non può restare indifferente di fronte alla contrapposizione, è costretto a definirsi, a prendere posizione e conseguentemente a collocare la comunicazione nell’ambito della normalità, dove è fisiologico che esistano interessi diversi, opinioni diverse, posizioni contrastanti, divisioni” (pag.19).
Sappiamo che la dimensione antagonistica non può mai essere cancellata del tutto, in quanto ognuno di noi continua a percepire l’altro come differente da sé e come portatore di modelli culturali e valori familiari diversi, anche se l’interazione avviene in un regime di cooperazione. Proprio per questo motivo anche la dimensione del conflitto non potrà mai scomparire del tutto dalla nostra vita. Ciò non significa che non si possano apprendere modalità utili a ridurne la portata e l’intensità e a trasformarlo in una fonte di risorsa.
Prima di entrare nel dettaglio delle diverse situazioni di conflitto che ci troviamo ad affrontare, è necessario sottolineare la centralità, nell’ambito di una concezione sistemico-relazionale, del concetto di contesto. Sergio Moravia (1999) afferma che “l’uomo è un essere contestuale. È solo entro il sistema dei rapporti, dei condizionamenti, degli stimoli visibili e invisibili in cui vive ch’egli va acquisendo gradualmente la sua fisionomia (…) di uomo persona” (pag.36).
L’articolarsi di conflitti e di mediazioni che caratterizza la nostra vita necessita pertanto, per la sua comprensione, di un’analisi del contesto in cui avviene, in quanto è proprio all’interno del contesto che avvengono quegli incontri/scontri tra gli individui che generano “le differenze tra l’io, il tu e il lui” (Moravia, op. cit.,1999).
Nella quotidiana pratica professionale incontriamo individui, coppie e famiglie che non sono riusciti ad affrontare e ad armonizzare autonomamente quelle differenze, contrapposizioni e posizioni antagoniste che fanno parte delle relazioni umane. Nella gran parte delle situazioni le persone sono in grado di affrontare autonomamente le situazioni conflittuali all’interno di quell’articolarsi di contrapposizioni e mediazioni di cui si parlava poco fa. Altre volte invece le persone non percepiscono di avere in loro stesse le risorse per poter produrre autonomamente un cambiamento, di conseguenza si rivolgono agli “esperti nel trattamento della discordia”.
Questo Convegno si pone l’obiettivo di riflettere intorno alla teoria e alla pratica della mediazione sistemica realizzata, con indirizzi a volte prevalenti, nei numerosi centri AIMS dislocati sul territorio nazionale e che hanno come oggetto i conflitti che si manifestano nei vari contesti, quali quello familiare, di coppia, scolastico, comunitario, penale e istituzionale.
Nel corso di queste due giornate rifletteremo insieme, all’interno di questa sessione di lavori, in particolare sulle situazioni conflittuali che giungono all’attenzione degli operatori della Giustizia (magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, consulenti, mediatori) e sugli strumenti operativi che questi ultimi utilizzano per ricomporre il conflitto.
Per quanto attiene alla separazione coniugale, sappiamo che accedono alla Giustizia quelle coppie che non riescono ad utilizzare gli strumenti a disposizione nel campo dell’aiuto alla persona, quali la psicoterapia di coppia, la consulenza di coppia e la mediazione familiare, per realizzare il passaggio della genitorialità oltre la rottura coniugale.
In un precedente articolo, pubblicato sull’ultimo numero di Maieutica (2001), al quale per ragioni di tempo rinvio per un maggiore approfondimento, assieme a Luca Pappalardo ho definito tali situazioni conflittuali come “non mediabili”. Si tratta di situazioni all’interno delle quali la tipologia del conflitto impedisce il raggiungimento di un accordo riguardante l’affido dei figli, l’accesso di questi al genitore non affidatario, la gestione e la suddivisione dei beni. Queste coppie appaiono bloccate nell’elaborazione psicologica della rottura coniugale e non accedono quindi al raggiungimento del cosiddetto divorzio emotivo, che sappiamo essere indispensabile per il superamento della crisi.
Ciò che fa definire una coppia non mediabile, infatti, non è solo l’intensità, la quantità e la durata del conflitto, bensì la modalità relazionale attraverso cui i due ex coniugi continuano a rapportarsi l’un l’altro. Sinteticamente, risultano non mediabili coloro che, per mantenere intatto un legame e la speranza di cambiamento dell’altro, trovano nel conflitto la condizione per rimanere collegati con l’ex coniuge (legame disperante). Oppure coloro che, non potendo possedere l’altro, lavorano per la sua totale esclusione dalla propria vita e, di conseguenza, da quella dei figli (cosiddetto scisma).
In queste situazioni il compito della Giustizia è quello di accogliere quella richiesta di aiuto che la famiglia presenta attraverso il “trasferimento” all’interno del contesto sociale (il cosiddetto transfert sulla giustizia) di quell’aspettativa di risoluzione delle difficoltà e dei problemi che non hanno trovato soluzione dentro se stessa. Difatti, le coppie che accedono alla Giustizia delegano ad essa la responsabilità genitoriale, venuta meno a causa del più pressante bisogno di chiedere giustizia per sé a causa delle delusioni e delle sofferenze del passato e a causa dei presunti torti patiti per “colpa” del comportamento dell’ex coniuge.
Questa modalità di porsi va a configurare una modalità relazionale tipica dei conflitti nei quali l’obiettivo finale è quello di vincere contro l’altro.
In questi casi il Giudice generalmente fa ricorso all’utilizzo di esperti di sua fiducia, affidando loro l’espletamento di una Consulenza Tecnica d’Ufficio, atta a valutare le modalità più idonee di espressione della genitorialità.
Su questo argomento rinvio nuovamente all’articolo scritto con Pappalardo (op. cit. 2001) sullo sviluppo di una Consulenza Tecnica orientata secondo l’ottica sistemico-relazionale. In questa sede vorrei sinteticamente sottolineare che gli obiettivi di tale intervento sono quelli di proteggere l’esercizio genitoriale e tutelare il passaggio generazionale.
Pertanto, elemento centrale della riflessione del nostro operare in campo psicogiuridico è che gli attori coinvolti nella disputa esprimono, proprio attraverso il conflitto, l’ambivalenza tra il desiderio di affrontare il dolore legato al lutto per la rottura del progetto familiare e il contemporaneo bisogno di negarlo. Ne consegue che quando il Giudice, direttamente o attraverso i suoi Consulenti, dispone d’autorità una regolamentazione dell’esercizio genitoriale, senza offrire uno spazio elaborativo dei temi che hanno procurato dolore e sofferenza, lascia irrisolte le motivazioni più profonde che hanno attivato il conflitto tra genitori.
L’operazione ambiziosa che alcuni Centri di mediazione, denominati Co.Me.Te., stanno tentando di realizzare è quella di operare un cambiamento radicale, ma graduale nei tempi e nei modi, della cultura e del modo di operare nelle situazioni di separazione e divorzio, da parte di tutti gli operatori dello psicogiuridico e, nel contempo, degli stessi cittadini. Il cambiamento consiste nel passare da una visione del conflitto come elemento negativo e patologico ad una valorizzazione della spinta evolutiva che esso possiede, una volta inserito e compreso come possibile risorsa utile al cambiamento, all’interno di un più articolato processo evolutivo dell’uomo.
In campo penale l’approccio al conflitto parte dalla considerazione che le contese tra individui necessitino di un intervento che, secondo alcuni, deve essere finalizzato all’aiuto e al recupero del reo in quanto uomo e che, secondo altri, deve realizzare una delle prerogative dello Stato, che è quella della punizione del colpevole in nome della difesa sociale. Vedremo in seguito come tutto ruoti intorno a questa “dicotomia: aiuto/controllo” (Esposito, 1996).
La mia attenzione si indirizzerà in modo prevalente agli interventi nel campo minorile. La scelta non è motivata dal ritenere che non ci possa essere spazio per interventi di mediazione nel campo degli adulti, in quanto ben sappiamo che le possibilità di intervento sono molteplici, grazie anche all’utilizzo delle cosiddette “misure alternative”. In realtà, l’attenzione che andiamo a porre sulle questioni proprie del procedimento penale minorile trova giustificazione in quanto si tratta di un intervento preferenziale collocato nell’ambito dell’adolescenza.
A questo proposito, prima di entrare nel dettaglio dell’intervento nel campo penale minorile, è necessario fare alcune puntualizzazioni circa alcuni passaggi propri di quella fase del ciclo vitale così complessa, articolata e difficile, sia per i singoli individui che per l’intero sistema familiare e sociale, quale è l’adolescenza.
Sappiamo che l’adolescente, proprio attraverso comportamenti eclatanti, fortemente trasgressivi e di rottura degli schemi vigenti, affronta il confronto intergenerazionale con le figure dei genitori. In nessun altro periodo della vita il conflitto assume valenza di processo fisiologico come nell’adolescenza.
I singoli membri della famiglia e la famiglia nel suo complesso, attraverso il conflitto generazionale, sono chiamati a produrre significativi cambiamenti nel proprio modo di percepire e di interpretare la realtà, a promuovere azioni e comportamenti di significativa rilevanza relazionale, a rileggere e reinterpretare pezzi importanti della propria storia familiare ed, infine, a contenere il vortice di emozioni e sentimenti che è collegato all’integrazione tra i passaggi appena citati e la quotidianità delle scelte da operare per sé come individui e per la famiglia come sistema di riferimento.
Quanti lavorano con gli adolescenti sanno riconoscere nei loro comportamenti trasgressivi e, a volte, sintomatici o devianti un tentativo, indubbiamente incongruo, di favorire una riorganizzazione della rete di relazioni familiari.
Quanto più le azioni degli adolescenti sono sentite come un attacco e una contrapposizione, tanto più, rubando un’espressione tipica del mondo dello sport, gli adolescenti si comportano da “tifosi ultrà” della famiglia e, in particolare, dei genitori. Il colloquio clinico con gli adolescenti ci mette infatti nelle condizioni di cogliere come dietro i loro comportamenti si celi il desiderio, umanamente comprensibile, di aiutare i genitori ad acquisire la capacità non solo di favorire ed accettare la crescita dei figli, ma anche di utilizzare i nuovi spazi di libertà che ne conseguono, in modo da migliorare ed arricchire lo stile di vita individuale e di coppia. In sintesi, l’adolescente pensa onnipotentemente che per poter crescere deve prima far crescere i propri genitori.
In questa fase del ciclo vitale della famiglia, se la coppia non è in grado di cominciare a reinvestire le risorse su di sé e sulla coniugalità, ne deriva un ritardo e, forse più spesso, un blocco dei processi evolutivi tipici di questa fase di vita. In questo caso, i conflitti generazionali assumono significati differenti: non sono più segnali e spinte ad un cambiamento del sistema, bensì si caratterizzano come “tracce” via via dislocate lungo il percorso di vita dagli adolescenti, che in tal modo si trasformano in tanti “Pollicino”.
La particolarità sta nel fatto che questi adolescenti finiscono per disseminare il tracciato di segnali via via più consistenti, mano a mano che registrano una difficoltà o un’incapacità degli adulti a riconoscere nei loro comportamenti conflittuali e trasgressivi le tracce di una richiesta di aiuto e di una richiesta di cambiamento. In genere, partendo da comportamenti trasgressivi contenuti, che divengono però sempre più consistenti, realizzano una sorta di messa alla prova, non solo dei genitori, ma anche degli altri adulti che incontrano presso le diverse agenzie educative (scuola, associazionismo, sports vari, ecc.). Viene così messa alla prova la capacità del mondo degli adulti di cogliere e saper leggere il senso delle “tracce” degli adolescenti.
Pertanto, se l’adulto non sarà in grado di “vederle”, l’adolescente si vedrà costretto ad aumentare la consistenza delle “tracce” stesse, fino a che non ne verrà riconosciuta la presenza. Non è difficile cogliere che in caso di perdurante “cecità” degli adulti, l’adolescente correrà il rischio di perdere il controllo di tale meccanismo, per cui metterà in campo trasgressioni così importanti, da mettere in serio rischio la propria vita, sia in termini di incolumità fisica (droghe, comportamenti suicidari, giochi ad alto rischio con motorini o macchine) che psicologica (insorgenza di gravi sintomi, che assumono caratteristiche invalidanti se non correttamente e tempestivamente trattati).
Partendo da questa considerazione, appare fondamentale che gli operatori psicogiuridici che incontrano la devianza minorile riescano ad utilizzare l’evento critico come occasione per una comprensione del contesto familiare in cui si inserisce.
Occorre, cioè, strutturare un lavoro che si rivolga sia al minore-reo, sia alla sua famiglia, allo scopo di dare un senso più articolato e complesso al comportamento del minore stesso e anche di fornire un supporto alla famiglia per riflettere sulla vicenda in atto e sui nessi e i collegamenti che questa ha con la pregressa storia familiare. In sintesi, l’obiettivo principe è quello di fornire un’opportunità alla famiglia di riprendere in mano il proprio destino e di diventare protagonista del proprio cambiamento, a partire da un “incidente” e da un momento così pesante di difficoltà.
L’incontro tra la Giustizia e la famiglia potrà però divenire occasione di rilancio del processo evolutivo soltanto se gli operatori della Giustizia saranno in grado di uscire dalla già citata dicotomia aiuto/controllo.
Pertanto, per avvicinarsi in modo corretto alla devianza minorile è necessario mettere in campo un articolato programma di intervento di recupero, che parta da queste due considerazioni:

  1. non è di alcuna utilità, per gli attori coinvolti nella soluzione di un evento conflittuale e nella valutazione degli effetti di un comportamento socialmente deviante, operare attraverso un inasprimento delle pene e una sorta di accanimento punitivo nei confronti del colpevole. L’esperienza ci insegna che un tale comportamento da parte del sistema giudiziario produce in realtà una spirale negativa, che si caratterizza per un incremento della devianza a seguito dell’aumento della punizione.
  2. L’inutilità di tale meccanismo è confermata dal fatto che a volte ci imbattiamo in famiglie che, avendo una percezione amplificata di una propria incapacità ad educare i propri figli, finiscono per delegare alla Giustizia l’individuazione delle regole comportamentali da insegnare loro e la definizione delle “punizioni” da applicare in caso di trasgressione. Come dire che queste famiglie riconoscono alla Giustizia una componente di aiuto, ma solo e soltanto attribuendo ad essa una funzione sanzionante, tipica del modello “retributivo”, dove ad ogni reato va combinata una sanzione/pena. Questo modello di Giustizia e la richiesta operata dalla famiglia pertanto colludono nel rifiuto di individuare prima e di comprendere poi i significati che stanno dietro i comportamenti trasgressivi o devianti.
  3. Altrettanto pericoloso o negativo è agire all’interno di una logica esclusivamente assolutoria; difatti, anche in questo caso, si perderebbe l’occasione per ricercare il significato relazionale del comportamento deviante in esame. Sappiamo che se nell’adolescente si fa strada l’idea che, attraverso la conciliazione frutto dell’intervento di mediazione, si può evitare la punizione e si riesce quindi a “farla franca”, si rinforzerà in lui la convinzione che il mondo degli adulti non è in grado di comprendere il significato più profondo dei suoi comportamenti. Gli adulti, nuovamente, dimostreranno di non saper rilevare la presenza delle “tracce” lasciate dal “Pollicino” di turno e, soprattutto, confermeranno nell’adolescente l’idea di una loro incapacità a leggere in tali “tracce” una richiesta, incongruamente manifestata, di aiuto e di cambiamento. Inoltre, è evidente che, quando un adolescente percepisce di aver ingannato un adulto, oltre a sentire amplificata la propria idea di “onnipotenza”, si troverà a rinforzare il senso di sfiducia verso il mondo dei grandi e ciò determinerà l’instaurarsi o l’accentuarsi di un crescente livello di insicurezza personale. La domanda sarà: chi mi può aiutare? Se la risposta sarà: nessuno! Non gli rimarrà che sperare di farcela da solo, utilizzando unicamente le proprie energie. Infine, spesso si osserva un atteggiamento collusivo da parte della famiglia del minore-reo, sostenuto dalla contemporanea presenza del desiderio di sfuggire alla condanna da parte dell’adolescente e del desiderio di cancellare la colpa e la vergogna ad essa correlate da parte della famiglia. Tra l’altro tale evenienza conferma la necessità di predisporre un progetto che non si limiti al recupero del minore, ma che allarghi il raggio di intervento all’intero sistema familiare.

Queste due considerazioni vanno integrate con un’ulteriore necessaria ed indispensabile constatazione: che gli effetti dei comportamenti devianti e le pene ad essi correlati determinano degli effetti non solo sul minore, ma anche sull’intero sistema familiare. Basti pensare, difatti, al fatto che nessun componente della famiglia rimane fuori dai meccanismi che vanno ad innescarsi in seguito all’impatto tra l’adolescente colpevole e la Giustizia. Quanti hanno esperienza in questo campo non possono non aver osservato quali siano i risvolti di tale impatto sulla relazione all’interno della coppia genitoriale e sulle relazioni all’interno del sottosistema fratelli, qualora presente. Non sarà stato difficile constatare, ad esempio, come coppie affettivamente separate abbiano riallacciato una relazione legata all’obiettivo di affrontare le difficoltà del figlio; oppure come vi siano stati dei movimenti relativi alle attribuzioni che ogni genitore ha assegnato agli altri figli, per tollerare la delusione nei confronti del figlio colpevole.
Prima di passare alle considerazioni sull’uso della mediazione penale, mi preme porre un interrogativo: è utile tenere distinta la fascia di età dell’adolescenza biologica, che si fa rientrare nell’ambito del procedimento penale minorile, dalla successiva fase della vita, nella quale rientrano coloro che definiamo “giovani adulti”? Si tratta di giovani individui che hanno sì completato i processi biologici della crescita tipica dell’adolescenza, ma che in realtà non hanno ancora acquisito un pensiero adulto, che sappiamo appartenere ad una fase successiva della vita. Ritengo e penalizzante e fuorviante considerare detti giovani tout court come degli adulti, in quanto sappiamo che spesso fanno ancora parte di un sistema familiare che piuttosto che facilitare l’autonomia rinforza la dipendenza. Pertanto, i comportamenti devianti possono considerarsi una sorta di sintomi di tale blocco del processo evolutivo familiare.
Le riflessioni fin qui proposte ci aiutano a comprendere come, nel campo del procedimento minorile, occorra integrare due strumenti di intervento: la mediazione penale, da un lato, e il supporto al sistema famiglia, dall’altro.
Il ricorso alla mediazione nasce dalla necessità di attribuire agli individui attori del conflitto un ruolo attivo, che consenta loro di pervenire innanzitutto ad una ridefinizione dei problemi e in secondo luogo ad una riaffermazione delle proprie sfere di autonomia e di potere, a fronte di schematizzazioni rigide, tipiche del diritto tradizionale.
Come ricorda Giuseppe Mosconi (2000), “il diritto penale è strutturalmente orientato a fissare i fatti in una dimensione statica ed astratta in quanto schematizzati nella fissità del suo strumentario. Tende infatti, come è noto, per sua natura, a definire responsabilità, ad irrogare sanzioni, da una posizione di superiorità della Legge e del Giudice rispetto alle parti”(pag.10). La mediazione rappresenta invece “un processo dinamico all’interno della concreta situazione che si è creata in seguito al compimento del reato: essa dà vita ad un accordo di cui le parti sono direttamente protagoniste, con la sola azione promotrice e di arbitraggio esterna del mediatore” (op. cit.). La sanzione è quindi sostituita dal “carattere riparatorio e riconciliatore delle prestazioni concordate secondo norme non codificate, ma costruite in itinere nella contrattazione e nello scambio tra le parti” (op. cit.).
Mentre il diritto penale si riferisce ad un fatto accaduto, quindi cerca di scoprire la verità, la mediazione fa invece emergere una verità in corso, attraverso il confronto tra le parti. Il vero elemento nuovo è pertanto la dialettica che si sviluppa tra i due soggetti in conflitto.
Potremmo dire che dopo un processo di mediazione, nel corso del quale avviene un confronto tra i personaggi coinvolti, al di là dei risultati, ovvero anche in caso di insuccesso, la situazione e l’ambito delle relazioni non potranno più essere gli stessi di prima, nel senso che i protagonisti non potranno più fare a meno, pur se bloccati nella propria ricostruzione degli avvenimenti, di considerare l’esistenza di un’altra modalità di ricostruire gli avvenimenti e di percepire la realtà.
L’attività di mediazione “si configura come un’attività realizzata da un terzo equidistante, finalizzata a rendere possibile una comunicazione tra due parti che sono in conflitto, su posizioni contrapposte (...) È una modalità di regolazione dei conflitti che non si sostituisce alla giurisdizione, ma che può costituire una risorsa operativa da essa utilizzabile (...) Mette a confronto diretto reo e vittima e favorisce la comprensione delle reciproche posizioni: il reo è aiutato a comprendere gli effetti prodotti dal reato sulla vittima, la vittima trova un contesto che accoglie le sue emozioni e che le consente di interagire con il reo” (Commissione Nazionale, 1999). Pertanto la mediazione realizza l’obiettivo di spostare l’attenzione dal reato e dal reo anche sulla vittima.
Appare superfluo precisare che essa si basa su due principi:
• “l’ammissione di colpevolezza e di responsabilità da parte del minore e la sua disponibilità ad incontrarsi con la vittima;
• la libera disponibilità della vittima ad incontrarsi con l’autore del reato.
Nel processo di mediazione la vittima è considerata quale soggetto e non come semplice beneficiario di un eventuale risarcimento materiale. Il risarcimento materiale è solo un aspetto della riparazione, che ha anche contenuti di tipo psicologico e morale” (Commissione Nazionale, 1999).
La mediazione è un’importante opportunità per il reo di diventare parte attiva in un’azione positiva, nel senso che, realizzando la riconciliazione con la vittima, compie un salto di qualità che lo porta ad oltrepassare la condizione che inizialmente lo definiva esclusivamente come parte attiva di un’azione negativa in quanto autore di un reato.
Quando parliamo di conflitto ci riferiamo, ovviamente, sia a quello che precede il reato, sia a quello che sempre e comunque consegue all’azione deviante.
Ogni conflitto non affrontato e non gestito con la dovuta attenzione crea una situazione di malessere, che a sua volta, attraverso una spirale negativa, genera altra sofferenza, fino a far degenerare il comportamento della persona.
La mediazione tra reo e vittima, intesa come modalità responsabilizzante, può dare la possibilità al minore di rielaborare l’esperienza ancora concreta del reato e ragionare sulle sue conseguenze. Proprio attraverso il diretto contatto con la vittima, il minore può riconoscere, con l’aiuto del mediatore, la sofferenza che ha causato e spiegare all’altra parte le motivazioni che lo hanno indotto a commettere il reato.
La mediazione può essere uno strumento utile a riempire di significati tangibili qualsiasi soluzione processuale, tanto per la vittima quanto per l’imputato, un momento di incontro, un luogo di comunicazione in cui i protagonisti hanno la possibilità di esprimere i propri sentimenti e le loro valutazioni sul fatto che li coinvolge.
Difatti, “il conflitto è anche una risorsa, che indica che le persone hanno voglia di essere entrambe attive. È un segno di partecipazione attiva alla vita comunitaria, alla vita di relazione. La mediazione va ad attivare le potenzialità di ciascuno, in quanto il mediatore non suggerisce nessuna soluzione, ma attiva le capacità delle parti di essere protagoniste nella soluzione del conflitto, come protagoniste sono state nel farlo nascere” (Springhetti e Atzei, 1999).
Offre la possibilità di riprendere la comunicazione che con il fatto si è interrotta. Permette non tanto di esorcizzare il conflitto, ma di saperlo gestire in modo costruttivo.
Il conflitto, difatti, fa parte della realtà umana e non bisogna erroneamente credere che entrando nella sfera giuridica si eviti ogni possibilità di conflitto; si entra piuttosto in una sfera in cui i conflitti sono riconosciuti come leciti e in cui esistono le regole per risolverli.

2° PARTE
Nella giornata di ieri abbiamo affrontato il tema del conflitto dal punto di vista teorico. Nella sessione di oggi prenderemo in esame le modalità di trattarlo sia nel campo della separazione e divorzio, sia in quello del procedimento penale, con particolare riferimento a quello minorile.
Nel campo della separazione coniugale abbiamo visto che l’intervento sul conflitto si realizza attraverso la Consulenza Tecnica d’Ufficio disposta dal Giudice.
Poiché sappiamo che la mediazione familiare, intesa come intervento, per essere definita tale necessita di alcune condizioni di cornice, quali la volontarietà della scelta da parte degli utenti e una collocazione in abito extragiudiziale, essa non può essere proposta in ambito peritale. Il consulente utilizza però il corpus di tecniche che appartengono al processo di mediazione, oltre che la sua funzione mediativa.
Per quanto riguarda le modalità di intervento in questo campo si rinvia nuovamente all’articolo di Mattucci e Pappalardo già citato (2001).
In questa sede voglio soltanto soffermarmi su un passaggio essenziale della Consulenza, che attiene alla funzione di controllo e alla funzione di sostegno propria del Consulente. Queste due funzioni sono inizialmente appannaggio di due professioni differenti: quella del Giudice e quella dello psicologo giuridico.
L’impianto sistemico-relazionale della Consulenza Tecnica vede questi due operatori della Giustizia in una significativa collaborazione, che ci porta a definire il Giudice come un co-mediatore del Consulente. Quest’ultimo si troverà pertanto a sviluppare la funzione di sostegno e di supporto al sistema famiglia all’interno del contesto giudiziario. Come dire che la funzione di sostegno, attivata dal conflitto coniugale che si esprime attraverso la discordia genitoriale, verrà resa più forte dal contesto di controllo in cui essa si esplica e che, anche se viene esercitata dal solo Consulente, è resa però possibile dalla presenza simbolica del magistrato.
Il rapporto tra controllo e sostegno cambia da situazione a situazione ed è collegato al consenso che i due genitori, eventualmente sostenuti dai consulenti di parte, riusciranno ad esprimere negli incontri peritali. Difatti, ad esempio, se l’intervento realizzato comincerà a dare risposte concrete e soluzioni plausibili, l’aspetto di controllo andrà gradualmente a collocarsi sullo sfondo e prevarrà nettamente la funzione di sostegno.
È questa coabitazione tra controllo e sostegno che permette al sistema Giustizia di aiutare il sistema famiglia a riprendersi la responsabilità genitoriale e la competenza di risolvere quelle questioni, quei conflitti e quelle problematiche la cui soluzione aveva invece inizialmente “trasferito” sulla Giustizia.
In ambito penale, nella fattispecie nel campo penale minorile, abbiamo sottolineato l’importanza che l’intervento preveda un’integrazione tra la mediazione penale e il sostegno al sistema famiglia.
Attraverso la mediazione si intende perseguire l’obiettivo di passare da un’ottica retributiva ad un’ottica riparativa e riconciliativa.
“Il riconoscimento da parte del minore della propria responsabilità del fatto-reato, consente di agevolare la comprensione del reato nei suoi aspetti relazionali e non soltanto come astratta violazione di una norma (…) La mediazione potrà dirsi conclusa con successo quando entrambe le parti avranno sviluppato una visione nuova del fatto, arricchita dalla dimensione cognitiva ed emotiva dell’altro”. (Coordinamento Nazionale, 1999)
Va sottolineata l’importanza dell’attribuzione di significato al reato, al fine della presa di coscienza e della responsabilizzazione del suo autore. Il processo di mediazione permette la realizzazione di questa finalità, in quanto mette il minore faccia a faccia con il danno e il dolore subiti dalla vittima, “invece che con delle rappresentazioni più o meno astratte dello stesso. Ovviamente ciò non deve comportare la strumentalizzazione della vittima al fine di rieducare il minore” (Coordinamento Nazionale, 1999).
Un passaggio fondamentale è che il minore sia supportato preventivamente “in un percorso di rielaborazione dell’esperienza penale. Tale percorso implica uno sviluppo sul piano cognitivo e comporta anche una rielaborazione del fatto penale” (Coordinamento Nazionale, 1999).
Va sottolineata l’importanza dell’attribuzione di significato al reato, al fine della presa di coscienza e della responsabilizzazione del suo autore. Il processo di mediazione permette la realizzazione di questa finalità, in quanto mette il minore faccia a faccia con il danno e il dolore subiti dalla vittima, “invece che con delle rappresentazioni più o meno astratte dello stesso. Ovviamente ciò non deve comportare la strumentalizzazione della vittima al fine di rieducare il minore” (Coordinamento Nazionale, 1999).
Un passaggio fondamentale è che il minore sia supportato preventivamente “in un percorso di rielaborazione dell’esperienza penale. Tale percorso implica uno sviluppo sul piano cognitivo e comporta anche una rielaborazione del fatto penale” (Coordinamento Nazionale, 1999).
Dall’altra parte va tenuta in analoga considerazione la situazione della persona offesa dal reato, in quanto ha lo stesso bisogno sia di essere riconosciuta, sia di rielaborare la vicenda penale, sia infine di essere accompagnata emotivamente a prendere in considerazione l’ipotesi di attivare il processo di mediazione e soprattutto di accettare di incontrare successivamente il reo.
La vittima difatti sarà oppressa da una cascata di sentimenti, quali l’insicurezza, la paura, il disagio e infine la naturale rabbia provocata dal reato: solo aiutando la vittima ad esprimere ed elaborare tali sentimenti sarà possibile aiutarla anche a prendersi carico del conflitto, accettando così di inserirsi in un percorso mediativo.
“La mediazione permette la presa in carico del conflitto in un tempo prossimo al momento del fatto-reato, evitando così di generare il sentimento di sfiducia ed impazienza determinato dai lunghi tempi della Giustizia” (Coordinamento Nazionale, 1999).
Il mediatore, come si può facilmente intuire, è chiamato ad intervenire su vari ambiti; l’obiettivo centrale è consentire che due o più soggetti in conflitto, utilizzando uno spazio – terzo, possano attivare una comunicazione tra loro così da modificare una relazione che, allo stesso tempo, li unisce e li divide.
“Il mediatore è quindi un facilitatore della comunicazione, non deve sostituirsi alle parti, ma deve consentire a queste ultime di trovare un modo diverso di comunicare e una visione del conflitto che includa anche la visione dell’altro. Si tratta, quindi, di passare dall’oggettività dell’evento alla soggettività (inter-soggettività) del vissuto” (Coordinamento Nazionale, 1999). Presupposto per modificare la relazione tra le parti è la realizzazione di un contesto accogliente in cui sia il reo che la vittima possano sentirsi riconosciuti e possano di conseguenza esternare l’un l’altro la propria sofferenza.
“Il mediatore permette ai sentimenti che sono sotto l’iceberg del conflitto di venir fuori ed essere riconosciuti e accolti, sia quelli di rabbia e/o di depressione della vittima, sia i sensi di colpa del reo” (Coordinamento Nazionale, 1999).
Caratteristica della mediazione in ambito penale è l’asimmetria tra le parti rispetto al conflitto, in quanto l’aver subito un torto e l’aver creato un danno stabiliscono una differenza che deve essere riconosciuta. È poi da valutare la natura del conflitto, che si configura come reato e quindi richiede un intervento giudiziario, garantito dall’obbligatorietà dell’azione penale e implica che il mediatore si muova costantemente in collegamento con i vari soggetti istituzionali che garantiscono interventi nei confronti dei minori, quali l’autorità giudiziaria, gli operatori dei Servizi Minorili della Giustizia e del territorio e gli avvocati.
Un elemento di dibattito tra gli addetti ai lavori è quello relativo alla sede della mediazione: alcuni sostengono che debba realizzarsi in ambito strettamente extragiudiziale, altri ritengono preferibile che si effettui presso l’Ufficio di Servizio Sociale presente presso il Tribunale per i Minori.
Giuseppe Mosconi (2000) distingue, secondo lo schema seguente, diverse tipologie di mediatori, definibili in rapporto alla loro collocazione rispetto alle Istituzioni:

  • “Interno al diritto penale, facente cioè organicamente parte del sistema penale, come articolazione della procedura e della struttura giudiziaria
  • Istituzionale-professionale, facente cioè parte comunque di un apparato amministrativo, anche se radicato in un settore istituzionale diverso da quello giudiziario
  • Istituzionale-elettivo, eletto cioè da una realtà territoriale definita, con il compito di rispondere agli interessi nella stessa diffusi
  • Non istituzionale, proposto da associazioni o enti impegnati nella promozione della mediazione, indipendentemente, almeno in una fase iniziale, dal suo riconoscimento istituzionale
  • Informale, nominato direttamente dalle parti per risolvere il conflitto che le oppone “

A mio parere, coerentemente con l’analisi fin qui svolta, è più utile immaginare una diversificazione dell’intervento di supporto al minore e alla sua famiglia: il processo di mediazione potrà avvenire preferibilmente in ambito extragiudiziale, anche se nulla mi sembra pregiudichi uno spostamento presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, ma la prima fase dell’intervento di supporto e sostegno al sistema famiglia ha senso solo se realizzato presso il citato Ufficio dei Servizi Sociali collegato al Tribunale per i Minori. Tale scelta appare obbligata, in quanto diversamente verrebbe meno quella sintesi tra sostegno e controllo che abbiamo già descritto a proposito dell’intervento sul conflitto tra genitori separati in ambito giudiziario. Solo nel caso vi sia un’indicazione ad una terapia familiare o ad un altro intervento terapeutico, il minore e la sua famiglia potranno essere inviati ad altro servizio pubblico o privato.
Non possiamo infatti sottovalutare che, allorché i comportamenti conflittuali giungono all’attenzione della Giustizia, il più delle volte accade che il problema oggetto della controversia, o che ha determinato il comportamento deviante, rimane non affrontato e irrisolto. Chiunque potrà rilevare quanto spesso accada che, dopo la sentenza emessa dal Giudice, pur essendo definiti sia l’autore del reato che il diritto della vittima di essere risarcita, rimanga non affrontato e tantomeno ricomposto il conflitto tra le parti in causa. Rimangono cioè non affrontati i temi relativi al reo e alla vittima come persone, ovvero rimane senza risposta la domanda: chi è la persona-reo, chi è la persona-vittima? Non ci si preoccupa cioè dei risvolti emotivi che il reato ha provocato in entrambi ed in particolare nella vittima.
Tornando al sostegno al sistema famiglia, ritengo che esso sia indispensabile per evitare che la mediazione vada a configurarsi unicamente sia come la via di uscita dal sistema retributivo, sia come la possibilità di evitare un blocco maturativo del minore a causa dell’eventuale espiazione della pena inflittagli in sede processuale. Difatti, solo la possibilità di dare un significato al comportamento deviante del minore fa sì che la famiglia riesca a riprendersi i compiti educativi ed affettivi che le competono, quando ciò è ovviamente ancora possibile.
L’idea guida che accompagna questo duplice intervento parte dalla considerazione che l’approccio con la Giustizia può essere un’occasione significativa e a volte unica, anche se tutti ovviamente ne farebbero volentieri a meno, per fornire un aiuto ad un sistema familiare che, manifestando un comportamento deviante, ha messo in luce una difficoltà e a volte un’incapacità ad affrontare e risolvere al suo interno problematiche proprie del funzionamento familiare.
Per evitare di correre il rischio di proporre a tutta la famiglia un lungo e certamente poco tollerato iter terapeutico, a volte tra l’altro non proponibile a causa di una carente consapevolezza circa i problemi che hanno determinato l’insorgere del comportamento deviante, può essere utile ipotizzare degli interventi di sostegno alternativi, a cavallo tra le funzioni terapeutiche e quelle pedagogiche. Ad esempio, sarebbe interessante predisporre un progetto di sostegno così articolato:
• un breve ciclo di incontri con tutta la famiglia;
• l’inserimento del minore in gruppi di discussione;
• l’inserimento dei genitori in percorsi gruppali di riflessione;
• verifica a distanza dei cambiamenti avvenuti e del recupero o meno di una processualità evolutiva.
In sintesi, l’approccio al conflitto nelle sue diverse espressioni è di tipo clinico, nel senso che vengono utilizzati alcuni degli strumenti tipici di una relazione di aiuto, senza però sconfinare in un approccio terapeutico. In altre parole, l’obiettivo dell’operatore giuridico è quello di offrire agli attori impegnati nella controversia una lettura articolata di alcuni dei passaggi più conflittuali.

Bibliografia

  • Busso, P. (1999) “La sfida ecologica del conflitto”. In: Maieutica. La sfida ecologica del conflitto, 9,10,11, 16-22Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali, “L’attività di mediazione nell’ambito della giustizia penale minorile. Linee di indirizzo”, Roma, febbraio 1999
  • Esposito, E. (1996) “La mediazione penale minorile: aspetti, problemi e prospettive in una visione di tipo sistemico”. In: Diritto & Diritti – Electronic Law Review, Ragusa 1996
  • Mattucci, A., Pappalardo, L. (2001) “Tecniche di mediazione in ambito peritale”. In: Maieutica. Professione mediatore, 15, 16, 21-38
  • Moravia, S. (1999) “Dal soggetto alla relazione. Uomo, conflitto, mediazione in una prospettiva sistemica”. In: Maieutica. La sfida ecologica del conflitto, 9,10,11, 34-50
  • Mosconi, G. (2000) “La mediazione. Questioni teoriche e diritto penale”. In: Pisapia G. (a cura di) (2000) Prassi e teoria della mediazione. Padova: Cedam, 3-26
  • Springhetti, P., Atzei, P. (1999) (a cura di) “Mediatori per la giustizia”. In: Rivista del volontariato, 9, 1999